CODICE ROSSO – Legge n. 69 del 25 luglio 2019
Modifiche al Codice penale, al Codice di procedura penale e altre disposizioni in materia di tutela delle vittime di violenza domestica e di genere.
Il 25 luglio 2019 è stata pubblicata in Gazzetta Ufficiale la Legge n. 69/19 denominata “Codice Rosso” che entrerà in vigore il 9 agosto.
- A cosa mira la riforma
La legge n. 69/19 – recante modifiche sia al Codice penale che la Codice di procedura penale – nasce dalla necessita’ di un intervento che contrasti con maggiore efficacia determinati reati, quali: maltrattamenti, violenza sessuale, atti persecutori (stalking) e lesioni aggravate commessi in contesti familiari o nell’ambito di relazioni di convivenza.
Le modifiche apportate al Codice di procedura penale hanno l’obiettivo di evitare che eventuali stasi, nell’acquisizione e nell’iscrizione delle notizie di reato o nel corso delle indagini preliminari, possano pregiudicare la tempestività di interventi cautelari o di prevenzione, a tutela della vittima di questi reati.
Le modifiche al codice penale hanno da una parte determinato l’inasprimento delle pene per alcuni reati e dall’altra hanno introdotto nuove fattispecie di reato.
- Le novità con riferimento allo svolgimento delle indagini preliminari
L’espressione “Codice Rosso” si riferisce ad alcune disposizioni presenti nella nuova legge e fa riferimento alla velocizzazione nella partenza del procedimento penale e quindi nell’adozione di eventuali provvedimenti di protezione delle vittime di determinati reati: si è creata, quindi, una “corsia preferenziale” per i procedimenti aventi ad oggetto i reati summenzionati.
Con riferimento ai predetti reati, la Legge ha integrato l’art. 347 c.p.p., sancendo l’obbligo per la Polizia Giudiziaria di riferire immediatamente al Pubblico Ministero le notizie di reato acquisite, anche in forma orale.
Con la norma si esclude quindi ogni discrezionalità della Polizia Giudiziaria, senza alcuna possibilità di valutare la sussistenza o meno di ragioni di urgenza: imponendo l’immediata comunicazione della notizia di reato si introduce quindi una presunzione assoluta di urgenza rispetto a fattispecie criminose per i quali il decorso del tempo può portare a conseguenze dannose o pericolose.
Dal momento in cui viene informato, il Pubblico Ministero deve assumere, entro tre giorni, informazioni dalla persona offesa (art. 362 co. 1 ter c.p.p.).
Non si tratta di un termine inviolabile, in quanto può essere prorogato qualora sussistano ragioni di tutela di minori di anni 18 o della riservatezza delle indagini, anche nell’interesse della persona offesa.
- Le modifiche al Codice Penale: Inasprimento delle pene e introduzione di nuove fattispecie di reato
Le modifiche apportate al Codice penale riguardano da una parte l’inasprimento delle pene per i reati di maltrattamenti, stalking e violenza sessuale e dall’altra parte l’introduzione di nuove fattispecie di reato.
Ecco come sono state modificate le pene previste per i seguenti reati:
- Reato di maltrattamenti (art. 572 c.p.) la pena prevista era da 2 a 6 anni di reclusione, è aumentata da 3 a 7 anni.
- Reato di atti persecutori (stalking) (art. 612 bis) la pena prevista era da 6 mesi a 5 anni di reclusione, è aumenta da 1 anno a 6 anni e 6 mesi.
- Reato di violenza sessuale (art. 609 bis c.p.) la pena prevista era da 5 a 10 anni di reclusione, è aumenta da 6 a 12 anni.
Le nuove fattispecie di reato introdotte sono:
- Violazione dei provvedimenti di allontanamento dalla casa familiare e del divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa (art. 387 bis): “Chiunque, essendovi legalmente sottoposto, violi gli obblighi o i divieti derivanti dal provvedimento che applica le misure cautelari di cui agli articoli 282 -bis e 282 -ter del codice di procedura penale o dall’ordine di cui all’articolo 384 -bis del medesimo codice è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni”.
- Costrizione o induzione al matrimonio (art. 558 bis): “Chiunque, con violenza o minaccia, costringe una persona a contrarre matrimonio o unione civile è punito con la reclusione da uno a cinque anni. La stessa pena si applica a chiunque, approfittando delle condizioni di vulnerabilità o di inferiorità psichica o di necessità di una persona, con abuso delle relazioni familiari, domestiche, lavorative o dell’autorità derivante dall’affidamento della persona per ragioni di cura, istruzione o educazione, vigilanza o custodia, la induce a contrarre matrimonio o unione civile. La pena è aumentata se i fatti sono commessi in danno di un minore di anni diciotto. La pena è da due a sette anni di reclusione se i fatti sono commessi in danno di un minore di anni quattordici. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche quando il fatto è commesso all’estero da cittadino italiano o da straniero residente in Italia ovvero in danno di cittadino italiano o di straniero residente in Italia”.
- Diffusione illecita di immagini o video sessualmente espliciti (art. 612 ter): “Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, dopo averli realizzati o sottratti, invia, consegna, cede, pubblica o diffonde immagini o video a contenuto sessualmente esplicito, destinati a rimanere privati, senza il consenso delle persone rappresentate, è punito con la reclusione da uno a sei anni e con la multa da euro 5.000 a euro 15.000.
La stessa pena si applica a chi, avendo ricevuto o comunque acquisito le immagini o i video di cui al primo comma, li invia, consegna, cede, pubblica o diffonde senza il consenso delle persone rappresentate al fine di recare loro nocumento.
La pena è aumentata se i fatti sono commessi dal coniuge, anche separato o divorziato, o da persona che è o è stata legata da relazione affettiva alla persona offesa ovvero se i fatti sono commessi attraverso strumenti informatici o telematici.
La pena è aumentata da un terzo alla metà se i fatti sono commessi in danno di persona in condizione di inferiorità fisica o psichica o in danno di una donna in stato di gravidanza. Il delitto è punito a querela della persona offesa.
Il termine per la proposizione della querela è di sei mesi.
La remissione della querela può essere soltanto processuale. Si procede tuttavia d’ufficio nei casi di cui al quarto comma, nonché quando il fatto è connesso con altro delitto per il quale si deve procedere d’ufficio”
4. Deformazione dell’aspetto della persona mediante lesioni permanenti al viso (art. 583 quinquies):“Chiunque cagiona ad alcuno lesione personale dalla quale derivano la deformazione o lo sfregio permanente del viso è punito con la reclusione da otto a quattordici anni.
La condanna ovvero l’applicazione della pena su richiesta delle parti a norma dell’articolo 444 del codice di procedura penale per il reato di cui al presente articolo comporta l’interdizione perpetua da qualsiasi ufficio attinente alla tutela, alla curatela e all’amministrazione di sostegno”.
Nei casi di condanna per i delitti di cui agli articoli 572, 609 -bis , 609 -ter , 609 -quater , 609 -quinquies , 609 -octies e 612 -bis , nonché agli articoli 582 e 583 -quinquies nelle ipotesi aggravate ai sensi degli articoli 576, primo comma, numeri 2, 5 e 5.1, e 577, primo comma, numero 1, e secondo comma, la sospensione condizionale della pena è comunque subordinata alla partecipazione a specifici percorsi di recupero presso enti o associazioni che si occupano di prevenzione, assistenza psicologica e recupero di soggetti condannati per i medesimi reati.
Ricordo infine, a tutte le vittime di violenza che hanno diritto ad accedere al Patrocinio a spese delle Stato – quindi farsi assistere gratuitamente da un avvocato – a prescindere dalle condizioni di reddito normalmente richieste.